Cambia la spesa degli italiani con l’entrata in vigore da metà dicembre delle nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita che devono essere scritte con caratteri più chiari e grandi, ma devono anche riportare più informazioni, da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati in modo ad esempio da non poter utilizzare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che la rivoluzione in etichetta scatta il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, con applicazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011).
Le indicazioni obbligatorie devono essere scritte in etichetta con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento. La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.
La nuova etichetta viene in soccorso anche dei circa 2,5 milioni di italiani che soffrono di allergie alimentari imponendo l’obbligo di indicare le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti.
Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore. Una tutela è garantita anche per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento con la previsione di avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”.
Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di olio grassi tropicali a basso costo (come olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno un impatto sulla salute) perché bisogna specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato in etichetta.
Inoltre, se gli oli o i grassi utilizzati sono stati idrogenati, sarà obbligatorio indicare la scritta «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi. Devono anche essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente e non è possibile usare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento mentre nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
In virtù di una norma collegata, infine, dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine dopo l’emergenza mucca pazza.
“In un momento difficile per l’economia in Europa e in Italia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza per combattere la concorrenza sleale a danno delle nostre imprese e per garantire la possibilità di fare scelte consapevoli al consumatore”, ha detto Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti, nel sottolineare “l’esigenza di accelerare il percorso per rendere obbligatoria l’indicazione di origine in tutti i prodotti alimentari”.
Le novità della nuova etichetta europea degli alimenti
– Etichette più chiare e leggibili: Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).
– Evidenza del responsabile dell’alimento: Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
– Allergeni in risalto: Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
– Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati: Non sarà più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno effetti sulla salute): ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
– Stato fisico del prodotto: Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
– Informazioni sul congelamento e scongelamento: In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
– Indicazione di ingredienti sostitutivi: Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
– Alimenti contenenti caffeina: Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drinks”.
– Scadenza ripetuta sulle monoporzioni: La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere più agevole l’informazione al consumatore.
– Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame: In virtù di una norma collegata, che si applica a partire dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.
14 dicembre 2014
di Alberto Ercoli